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NORME GENERALI LEGISLATIVE
Il Consiglio Supremo di Presidenza del Parlamento Mondiale degli Stati per la Sicurezza e la Pace, Nuova Società delle Nazioni, con l'Ordinanza N° 001/RPM del 18 Giugno 1996, ha decretato che tutti i Membri del Parlamento Mondiale degli Stati, siano essi Senatori che Deputati, residenti in Italia ed all'Estero, sono obbligati a collaborare attivamente con i programmi politici e diplomatici predisposti dalla Presidenza, come la presentazione di proposte di legge, mozioni ed interpellanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Coloro che si asterranno dalla suddetta obbligatorietà funzionale, verranno dapprima richiamati dall'Ufficio di Presidenza; nel caso che costoro continuassero nell'assenteismo ed inoperosità politica e diplomatica, si provvederà de jure alla loro destituzione da ogni incarico, sia politico che diplomatico. I Parlamentari destituiti dovranno restituire alla Presidenza i decreti di nomina, i passaporti ed i tesserini: in caso di silenzio o rifiuto, si procederà legalmente contro i trasgressori.
Il Consiglio Supremo di Presidenza del Parlamento Mondiale degli Stati per la Sicurezza e la Pace, Nuova Società delle Nazioni, in ottemperanza a quanto disposto nella Carta Costituzionale, Articoli XVII e XIX, fa presente che tutti i Senatori e i Deputati, residenti in Italia e all'Estero, durano in carica soltanto cinque anni e possono essere riconfermati nelle prossime elezioni o verifiche parlamentari in seno al Parlamento Mondiale degli Stati. E' chiaro che i Senatori e i Deputati non sono eletti a vita, come qualcuno erroneamente sostiene, ma possono essere anche destituiti per legge dalle cariche politiche e diplomatiche in qualsiasi momento, soprattutto quando ci sono coinvolgimenti giudiziari nei confronti di detti Parlamentari, ovvero quando esistono inchieste internazionali per gravi fatti di falsificazioni di documenti, passaporti ed altre illegali attività con risvolti penali.
Il Consiglio Supremo di Presidenza del Parlamento Mondiale degli Stati per la Sicurezza e la Pace, Nuova Società delle Nazioni, in ottemperanza a quanto disposto nel Diritto Internazionale Pubblico e contemplato nella Convenzione di Vienna del 18 Aprile 1961 (con modifica del 1963), ordina che tutti gli Ambasciatori at Large, Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari, Ministri Residenti e Plenipotenziari, Incaricati d'Affari e Consiglieri Diplomatici presso Governi di Nazioni, debbono per legge essere ufficialmente riconosciuti ed accreditati dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri degli Stati ove hanno residenza, o comunque assegnati. In caso negativo, i suddetti Diplomatici sono dichiarati ufficialmente decaduti dalle rispettive cariche a suo tempo concesse "pro tempore".
Il Consiglio Supremo di Presidenza del Parlamento Mondiale degli Stati per la Sicurezza e la Pace, Nuova Società delle Nazioni, con Decreto Internazionale N° 002/RPM del 17 Giugno 2003, ha stabilito che tutte le candidature per essere eletti in seno al Parlamento Mondiale degli Stati, dovranno obbligatoriamente essere proposte dai rispettivi Governi dove risiedono gli aspiranti alle cariche politiche e diplomatiche. Soltanto i Capi di Stato e di Governo, nonché i Ministri degli Affari Esteri, ovvero i Presidenti dei Parlamenti Nazionali hanno l'autorità di proporre le candidature degli aspiranti alle cariche politiche e diplomatiche in seno al Parlamento Mondiale degli Stati. Pertanto non è consentita alcuna candidatura proveniente dagli stessi Membri del Parlamento Mondiale degli Stati, ovvero da persone che non siano appartenenti ai Governi di Stato, o alle Presidenze dei Parlamenti Nazionali.
Palermo, 1° Maggio 2011
Con approvazione: IL LORD PRESIDENTE Mons. Sen. Viktor Busà
IL MINISTRO DEL DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI Sen. Dr. Manuel Pinto da Costa
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